Emergenza Covid-19: L’ordinanza n.26 del 31 marzo 2020 firmata dal presidente De Luca

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L’Ordinanza n.26 del 31 marzo 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

1. Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento ai territori dei Comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) sono confermate le seguenti, ulteriori misure: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale.

2.  E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.

4. Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.

5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.

6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Interno, al Ministro della Difesa, al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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