Covid-19: Negozi e Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta. Nuova ordinanza
Nuova ordinanza n.30 del 9 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nelle giornate di domenica e lunedì prossimi (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante.
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Estratto Ordinanza:
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RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
emana la seguente
ORDINANZA
1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
– nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante.
2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
3. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
DE LUCA