Dichiarazioni fiscali si parte: sono stati infatti approvati nei giorni scorsi i modelli e le specifiche tecniche dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Ok quindi a 730, al pacchetto redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), al consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio. Tra le novità da segnalare – si legge sulla webzine dell’agenzia delle Entrate FiscoOggi, il nuovo termine di presentazione per il pacchetto Redditi, Irap e Cnm, fissato al prossimo 15 ottobre dal decreto legislativo che disciplina il concordato preventivo biennale. Focalizzando l’attenzione su redditi persone fisiche 2024, risaltano le modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell’introduzione dell’Assegno unico universale, infatti, per l’intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730 come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e recettivo e i compensi ai lavoratori dello sport. Saltando da una pagina all’altra, troviamo che nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all’attività d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale. Per quanto riguarda il 730 sono stati apportati ritocchi per i dati riguardanti il Superbonus (sezioni da III-A a IV del quadro E), che consento di optare per la rateazione con riferimento alle sostenute nel 2022 e per applicare la detrazione del 90% alle spese che nel 2023 non possono beneficiare del 110 per cento. Infine, si ricorda che, con il decreto “Adempimenti”, è stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno. Riguardo al modello Irap/2024, con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) e nel quadro IE (enti non commerciali) è stata gestita l’esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo. La soglia dei compensi che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro. Cambiano, inoltre, le istruzioni concernenti i lavori stagionali, in cui è stato specificato al rigo IS7 del quadro IS che per i lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, la deduzione dei contributi assicurativi spetta per l’intero ammontare.

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